Quando parliamo di comunicazioni commerciali è necessario partire da un concetto: lo “spam”.
La parola SPAM è comunemente utilizzata per indicare messaggi pubblicitari non desiderati, ma la sua etimologia è molto lontana dal concetto che tutti conosciamo.
Infatti SPAM è l’abbreviazione del nome “spiced ham” (prosciutto speziato) un tipo di carne in scatola.
La sua associazione ad una comunicazione indesiderata nasce negli anni ’70 attraverso una commedia inglese (Monty Phyton) dove, in una scena di uno sketch televisivo, veniva ripetuta la parola “SPAM” in maniera, appunto, inopportuna e fastidiosa.
Dal punto di vista del diritto, invece, lo SPAM è: “l’invio di comunicazioni pubblicitarie, commerciali, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato con sistemi automatizzati di chiamata senza operatore oppure con modalità assimilate alle prime“.
La regola generale stabilita dall’art. 130 del Codice Privacy prevede l’obbligo del consenso del contraente o utente (cd. «opt-in») per l’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale con le modalità specificate.
Ma attenzione!
Se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni (art. 130, comma 4, del Codice Privacy).
In questa eccezione si parla però di interessato e non di contraente o utente.
Ma chi sono il “contraente”, “l’utente” e l’interessato?
«contraente»: qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;
«utente»: qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata.
«interessato»: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento.
Dunque l’inoltro di comunicazioni commerciali indesiderate (cd. “soft-spam”) può avvenire soltanto nei confronti di persone fisiche e non anche di Società, Enti, Associazioni etc.
Nel soft-spam, ovvero l’invio di comunicazioni commerciali senza il consenso dell’interessato la base giuridica che troverà applicazione è il legittimo interesse del Titolare del trattamento.
Non è sufficiente però appellarsi soltanto al legittimo interesse per usufruire del soft – spam, ma anzi è fondamentale che:
- La comunicazione avvenga mezzo mail e/o posta cartacea;
- La promozione deve riguardare beni o servizi analoghi a quelli acquistati;
- L’e-mail e l’indirizzo di posta devono essere gli stessi forniti dal cliente per l’acquisto del prodotto/servizio;
- L’interessato, adeguatamente informato, non deve aver rifiutato tale uso inizialmente o in occasione di successive comunicazioni e deve essere prevista la facoltà di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente indicandone le modalità;
- I destinatari possono essere solo persone fisiche.
In conclusione?
Se vuoi inviare informazioni commerciali non richieste a tuoi clienti persone giuridiche (Società, Enti, Associazioni, Pubbliche Amministrazioni, etc.): devi acquisire il consenso!
Se vuoi inviare informazioni commerciali non richiesti a persone fisiche (Mario Rossi, etc.): non devi acquisire il consenso in quanto potrai usufruire del cd. “soft-spam”!