Il rapporto tra utenti e i gestori di servizi digitali
I recenti avvenimenti in tema di rapporti tra utente e fornitore di servizi digitali hanno fortemente coinvolto l’opinione pubblica. Sicuramente la vicenda Trump ha accesso un grandissimo riflettore sul dibattito riguardo la censura digitale. Ma prima ancora di questo episodio, è bene ricordarlo, la community di Twitch aveva organizzato una giornata di “nostreamday”, dove si protestava sul comportamento tenuto dalla piattaforma di streaming a seguito del ban del creatore di contenuti Daniele Simonetti. Sicché possiamo ben capire come il problema dell’espressione dei contenuti online abbia radici molto profonde.
Quando si parla di censura digitale non si può non soffermarsi sullo strapotere dei cosiddetti “social players”, ovvero coloro i quali, in una posizione oligopolista, gestiscono infrastrutture telematiche in virtù di una superiorità tecnica ed economica rispetto agli utenti che ne usufruiscono. Di fatto internet appare come un ordinamento giuridico autonomo, dove poche società private disciplinano le modalità e i tempi di espressione del pensiero dell’utenza controllandone anche i contenuti.
La logica sottesa al controllo dei contenuti ammessi a circolare nelle piattaforme, è riscontrabile nel fatto che si vuole garantire una certa qualità del discorso pubblico sul web. In questo modo legittimando l’intervento di soggetti privati al contrasto dei contenuti inneggianti l’odio, in virtù di una generale pace sociale.
È necessario puntualizzare però come questo diritto di intervento rappresenti solo una facoltà delle piattaforme e non un vero e proprio obbligo di garanzia. A tal riguardo anche il legislatore ha più volte confermato come: “non sussista un obbligo di sorveglianza da parte dei fornitori di servizi digitali (art. 17 del d.lgs. 70/2003)”.

Questa facoltà spalanca però le porte alla discrezionalità.
Infatti, frequentemente, ci troviamo di fronte a situazioni uguali gestite in maniera diametralmente opposta. La ragione di ciò non è sicuramente ravvisabile nella mala fede delle infrastrutture digitali quanto piuttosto nella vaghezza delle condizioni generali.
Le condizioni generali per l’utilizzo del servizio, le policy e le linee guida costituiscono le cosiddette “note legali”, ovvero l’insieme di tutti i documenti che disciplinano il rapporto tra il titolare di un servizio digitale e l’utente. La loro accettazione avviene nel momento in cui l’utente accede al servizio e inizia ad utilizzarlo. Il rapporto che si instaura tra l’utente e il titolare del sito web non è un rapporto tra due soggetti privati qualsiasi. Anzi, è caratterizzato da subalternità e soggezione.
Coloro i quali forniscono poi servizi inerenti la socializzazione, la comunicazione e la condivisione di contenuti – social network e piattaforme digitali – hanno una forza ancora maggiore in quanto provvedono a gestire anche l’identità digitale dell’individuo.
Questo enorme potere riconosciuto ai “social players” risulta non disciplinato da una Autorità pubblica in maniera univoca e corretta. Infatti, assistiamo continuamente a forti distorsioni e a compressioni di diritti anche costituzionalmente garantiti. Tutto ciò avviene a fronte dell’abuso del concetto di autonomia privata che permette alle parti di regolare i loro rapporti.
Il caso Sdrumox
Prendendo in esame il “caso Sdrumox” si ravvisano in maniera chiara tutti i contorni di come l’autonomia privata possa sfociare in prevaricazione. Il creatore di contenuti Daniele Simonetti, a seguito di alcune frasi inneggianti l’odio razziale, veniva dapprima sospeso dall’utilizzo della piattaforma Twitch e poi definitivamente bannato. Questa particolare facoltà (il cosiddetto “ban”) è riconosciuta al gestore del servizio in virtù di una clausola risolutiva espressa, presente nelle condizioni generali del contratto, che permette alla piattaforma di inibire l’utilizzo dei suoi servizi in caso di violazione delle policy aziendali.
Dal punto di vista giuridico, come più volte affermato anche dai giudici cautelari (vedi Trib. Roma, sez. diritti della persona e immigrazione civile, ord. 23 febbraio 2019; Trib Siena,ord. 19 gennaio 2020) è un diritto della società rimuovere in caso di “hatespeech” l’utente in virtù delle condizioni generali di contratto.
Ciò che però desta sgomento sono le metodiche secondo cui ciò avviene e soprattutto le sanzioni accessorie al ban.
Nel caso in oggetto, quindi, con specifico riferimento a Twitch, “le linee guida per la community”, fanno riferimento ad un approccio di tolleranza zero nei confronti di frasi che possano in qualche modo inneggiare o discriminare determinate categorie di soggetti.
Ci troviamo di fronte ad un rapporto utente/società dispotico. Nel quale il titolare del servizio approccia alla libertà di espressione dell’utente in spregio alla garanzia costituzionale sancita dall’art. 21 Cost. A tal riguardo si pensi a tutte quelle ipotesi in cui, alla luce delle circostanze concrete, il fatto sia da scriminare perché riconducibile a quelle forme espressive qualificate capaci di prevalere, laddove sussistano le condizioni enucleate dalla giurisprudenza, sugli eventuali interessi contrapposti (il diritto di cronaca, critica, satira, etc.).
Fermo restando, però, che la valutazione, in ordine al bilanciamento di interesse tra diritto di satira e discriminazione, resterebbe comunque troppo delicata e gravosa per i titolari di piattaforme streaming e social network.
Le sanzioni accessorie
La seconda questione ha riguardo a quelle che possono venire a configurarsi come sanzioni accessorie al ban e che travalicano l’ecosistema del sito web di riferimento irradiandosi in tutta la Rete.
Parliamo delle sanzioni della non partecipazione a dirette streaming di altri utenti, dell’impossibilità per altri utenti di parlare dell’utente attenzionato dal ban nei propri canali sulla piattaforma ed, infine, dell’impossibilità di parlare e/o affrontare il tema in qualsiasi altro ecosistema digitale (social network o altra piattaforma di streaming). Questi comportamenti repressivi non solo tradiscono l’antico concetto di Rete come sinonimo di libertà, ma costituiscono un nuovo sistema ironicamente definito “Far Web” dove ai titolari dei servizi è concesso tutto.

Prospettive future
Sicuramente alcune piattaforme streaming e social network hanno già capito l’importanza di invertire la rotta e cercare di ragionare in un’ottica di apertura (sul punto la nuova policy di Twitch in vigore dal 22 Gennaio 2021), ma quanto fatto finora è sicuramente ancora insufficiente.
D’altro canto anche il ruolo eccessivamente marginale dell’Autorità pubblica lascia troppo spazio ad un ambiente in cui ad affermarsi è la legge del più forte e dove l’utente è lasciato solo a combattere contro i giganti del digitale. Inoltre, la scure del potere censorio, affidata ai titolari dei servizi, mina profondamente le libertà e l’uguaglianza, davanti alle quali lo Stato non può girarsi dall’altra parte.
Oltre 10 anni fa Stefano Rodotà parlava della possibilità di prevedere una Costituzione per internet, ovvero un insieme di norme volte a tutelare l’utente ed atte a disciplinare il rapporto tra le parti, questa potrebbe sicuramente essere una soluzione condivisibile.
Altra prospettiva futura potrebbe essere fornita dalla possibilità di prevedere una co-regolamentazione, basata sulle best practices e con controlli ex post affidati a soggetti pubblici terzi ed imparziali. In questo modo l’ingerenza del potere pubblico nell’autonomia privata sarebbe limitata ad un potere di correzione nel caso di forti squilibri.
Qualunque sia la prospettiva futura è chiaro come una riflessione sulla reinterpretazione delle regole del gioco andrebbe fatta. Non possiamo lasciare che la libertà di espressione sul web venga affidata alla sensibilità di chi gestisce un servizio che con un semplice click può decidere chi ha diritto di parola e chi no.