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I contratti nell’e-commerce e gli obblighi informativi

I protagonisti della vendita a distanza online sono sicuramente i contratti.

I contratti nel commercio elettronico possono essere divisi in quattro macro categorie, a seconda dei soggetti coinvolti:

  • Contratti Business to Business: ovvero contratti stipulati fra soli Professionisti;
  • Contratti Business to Consumer: ovvero contratti stipulati tra Professionisti e consumatori;
  • Contratti Consumer to Consumer: ovvero contratti stipulati tra consumatori;
  • Contratti Business to Administration: ovvero contratti stipulati tra professionisti e pubblica amministrazione.

L’evoluzione del commercio elettronico ha portato poi all’introduzione di altre due categorie, quali i contratti Peer to Peer (“P2P”) che indicano gli accordi tra privati privi nell’uso di specifiche piattaforme tecnologiche (es. “ebay”) e i contratti Supplier to Consumer (“S2C”) che indicano i contratti tra fornitori e consumatori.

Contratto telematico e contratto del commercio elettronico sono la stessa cosa?

Molto spesso il termine contratto telematico viene utilizzato per indicare i contratti del commercio elettronico stipulati online.

Il contratto telematico è però un più ampio genus, di cui il contratto del commercio elettronico rappresenta una species.

Con l’espressione contratto telematico ben può individuarsi, in generale, anche un ventaglio variopinto di numerose altre fattispecie contrattuali a distanza, non necessariamente riferibili al mondo e-commerce (ad esempio è un contratto telematico quello stipulato con il portale INPS per poter usufruire di specifici servizi).

Dunque l’accezione di contratto di commercio elettronico deve riferirsi esplicitamente ai contratti di acquisto di prodotti e servizi di consumo, a differenza del contratto telematico.

Inoltre, i contratti di commercio elettronico vengono denominati correttamente anche “contratti e-commerce” proprio perchè realizzati per il settore del commercio elettronico.

Come riconoscere se il mio e-commerce è “B2B” o “B2C”?

Come già detto in precedenza, la differenza tra i due contratti di vendita a distanza risiede nei soggetti che concludono il contratto.

I Contratti “B2C” sono conclusi tra Professionista che gestisce un’attività di vendita organizzate ed un consumatore.

I Contratti “B2B” sono conclusi tra Professionisti.

La differenza sostanziale risiede nel fatto che se un e-commerce vende soltanto a Professionisti e/o Aziende non si applicherà il Codice del Consumo.

Gli obblighi informativi

Indipendentemente se per l’e-commerce trovino applicazione contratti “B2B” o “B2C” e dunque, se la vendita di prodotti e servizi sia rivolta a Professionisti o Consumatori, ci sono delle informazioni da rendere.

Infatti, il titolare del Sito Web (“prestatore di servizi”) è tenuto a fornire a chiunque acceda al proprio Sito Web un complesso di informazioni obbligatorie minime sulla propria identità.

In base all’art. 7 del Codice del commercio elettronico, il prestatore di servizi deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle autorità competenti le seguenti informazioni:

  1. il nome, la denominazione o la ragione sociale;
  2. il domicilio o la sede legale;
  3. gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
  4. il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
  5. gli elementi di individuazione nonchè gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
  6. informazioni aggiuntive per le Professioni regolamentate;
  7. il numero di partita IVA;
  8. indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe;
  9. indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio ed estremi del contratto

Le informazioni sopra elencate sono soggette ad un obbligo di aggiornamento costante.

Ulteriori obblighi informativi

Il titolare del Sito web (“prestatore di servizi”) è tenuto poi a fornire ulteriori informazioni minime sul proprio specifico modus operandi.

Infatti l’art. 12 del Codice del Commercio elettronico, prescrive che è obbligatorio fornire, prima dell’inoltro dell’ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti informazioni:

a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalita’ di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l’ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all’italiano;
f) l’indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Dove posizionare gli obblighi informativi sul proprio sito web?

La norma non prescrive una posizione specifica dove collocare “gli obblighi informativi”, ma bensì statuisce che dette informazioni devono essere “facilmente accessibili, in modo diretto e permanente“.

Dunque è buona prassi quella di collocare un “breve riassunto” delle informazioni da fornire nel footer del Sito web.

Di modo che siano costantemente visibili per l’utente che naviga sul Sito web.

Sempre nel footer del sito web è necessario predisporre un’ apposita sezione denominata “Termini e Condizioni” nella quale esplicitare tutti gli obblighi informativi previsti dagli artt. 7 e 12 del Codice del Commercio.

Si ricorda che, in caso di vendita di prodotti o servizi a consumatori (“B2C”) sarà necessario fornire anche tutte le informazioni obbligatorie descritte dall’art. 49 del Codice del Consumo.